Privacy Policy Salute, Green Pass: dal 1° settembre obbligatorio su trasporti, scuola e università – Agenzia Data Stampa

Salute, Green Pass: dal 1° settembre obbligatorio su trasporti, scuola e università

Dal primo settembre si è esteso l’obbligo del green pass a trasporti, scuola e università, aggiungendosi alle misure in vigore dal 6 agosto, quando la certificazione è diventata  obbligatoria per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi. Secondo  il decreto, l’obbligo di green pass vale fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. Sarò obbligatorio dunque per i voli nazionali, allineandosi con quelli in Europa. Servirà il pass anche per accedere a navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale, con l’eccezione dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. La certificazione sarà richiesta per salire sugli Intercity, sugli Intercity Notte e sui treni ad Alta Velocità, non  per i regionali. Inoltre, sarà obbligatorio per gli autobus che svolgano servizio in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e per quelli adibiti a servizi di noleggio  con conducente. Non sarà richiesto per il trasporto locale, come nel  caso di metropolitane, bus urbani e regionali. In tutti i casi, i  controlli verranno effettuati prima di salire a bordo. Anche per chi rientra in Italia dall’estero resta l’obbligo di green pass. In particolare, chi arriva dall’estero deve compilare il Passenger locator form digitale (dPLF), un modulo con cui vengono raccolte informazioni per permettere alle autorità sanitarie di contattare i viaggiatori  nel caso in cui siano stati esposti al Covid.

Per il personale universitario e AFAM  l’assenza causata dalla mancanza di green pass verrà considerato assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, è prevista la  sospensione del rapporto di lavoro con la retribuzione o qualsiasi altro emolumento. Mentre per il personale scatteranno controlli ad hoc attraverso strumenti come i lettori a QR code, le verifiche sugli studenti universitari si svolgeranno a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà. Esistono vari modi per ottenere la  certificazione, con validità differenti a seconda dei casi: aver  effettuato la prima dose (validità dopo 15 giorni e fino alla dose  successiva); aver completato il ciclo vaccinale (validità di 270  giorni, circa nove mesi); essere risultati negativi a un tampone  molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (validità di 48 ore);  essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti (validità di 180  giorni). I bambini sotto i 12 anni sono esentati  dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e ai servizi per i quali in Italia è necessario il green pass, come  mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia, attualmente in caso di  viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è  richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Fonte: Ancitel